Difesa penale e art. 391-bis c.p.p.: il ruolo dell’investigatore

L’indagine difensiva tra strategia legale e operatività sul campo

​L’efficacia di una difesa penale moderna risiede nella capacità di costruire un quadro probatorio autonomo, un obiettivo raggiungibile attraverso la sinergia operativa tra il difensore e l’investigatore privato autorizzato.

Il fulcro di questa attività è l’art. 391-bis c.p.p., che disciplina le modalità di acquisizione di informazioni da persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
​In questo contesto, l’investigatore agisce come braccio operativo del difensore, occupandosi in prima battuta del rintraccio dei soggetti.

Individuare una fonte Individuare una fonte che non sempre risulta palese dagli atti richiede competenze tecniche e metodologie di ricerca che preparano il terreno all’attività giuridica vera e propria. Una volta rintracciata la persona, la legge prevede che si possa procedere attraverso un colloquio non documentato, una fase esplorativa fondamentale per saggiare l’attendibilità del testimone senza i vincoli della verbalizzazione immediata.

 

​Questa collaborazione tecnica permette di filtrare le informazioni: l’investigatore analizza la coerenza del racconto e riferisce al difensore, il quale valuterà se procedere alla ricezione di dichiarazioni o all’assunzione di informazioni formalizzate.

 

L’art. 391-bis impone inoltre precisi doveri informativi verso la persona sentita, tra cui l’avvertimento della facoltà di non rispondere e l’obbligo di dire la verità se si decide di rendere dichiarazioni.

​L’integrazione tra le due figure professionali garantisce che ogni elemento raccolto sia non solo pertinente alla strategia difensiva, ma anche pienamente utilizzabile nel dibattimento.

Mentre l’avvocato garantisce la legittimità procedurale dell’atto, l’investigatore assicura la qualità e la concretezza del dato informativo rintracciato, rendendo la difesa un esercizio basato su fatti verificati e solidi.