La concorrenza sleale
Il reato di concorrenza sleale, regolato dall’articolo 2598 e dall’articolo 2600 del Codice Civile, consiste nel provocare non solo un danno economico nei confronti di un’azienda, ma anche arrecare un danno all’immagine e alla reputazione della stessa da parte di dipendenti, soci o imprese concorrenti al fine di ottenere un vantaggio competitivo.
Le principali attività che caratterizzano la concorrenza sleale sono:
- l’uso di loghi e marchi al fine di appropriarsi indebitamente dell’immagine e dell’identità di un’azienda concorrente, imitando il prodotto e spacciandolo come originale ai consumatori
- la diffusione di fake news allo scopo di ledere l’immagine e la reputazione dell’impresa concorrente
- vendere gli stessi beni/servizi a prezzi inferiori da quelli imposti dal mercato danneggiando così illecitamente l’azienda concorrente
I comportamenti che rientrano nella concorrenza sleale sono inoltre la sottrazione indebita del know-how aziendale, la rivelazione di dati sensibili protetti da privacy o la vendita di informazioni strettamente riservate da parte di dipendenti o soci ad altre imprese concorrenti.
Quando si presenta una situazione di questo genere bisogna agire tempestivamente per evitare danni economici e di immagine rivolgendosi a un’agenzia investigativa seria e competente.