Dal punto di vista normativo, l’articolo 2105 del Codice Civile stabilisce chiaramente che “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”. Questa disposizione estende gli obblighi fiduciari a qualsiasi comportamento idoneo a ledere il legame di lealtà tra datore di lavoro e prestatore.
Tuttavia, i risvolti non si esauriscono nell’ambito civile. Il Codice Penale (articolo 621), ad esempio, sanziona penalmente chiunque riveli senza giusta causa e al fine di trarne profitto notizie destinate a rimanere segrete, di cui sia venuto abusivamente a conoscenza.
Le ripercussioni disciplinari e legali variano in funzione della gravità del comportamento: si va dall’ammonimento verbale e dalla lettera di richiamo per i casi minori, fino al licenziamento per giusta causa e all’azione legale per il risarcimento dei danni patrimoniali e d’immagine.